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Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno di Roma
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Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

L’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Le amministrazioni sono altresì tenute, in maniera analoga, alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per vedere gli incarichi conferiti e autorizzati Consulta i dati dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Gli incarichi autorizzati sono quelli richiesti dai dipendenti che vengono chiamati a svolgere incarichi o consulenze esterne. Questi incarichi non devono in alcun modo creare “interferenze” con l’attività primaria svolta nella scuola e non possono essere svolti né in concorrenza, né contro il MIUR. Si veda in particolare l’approfondimento sulle incompatibilità nel pubblico impiego (dal sito cgilscuola).
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013.
 

In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d’anno sono pubblicati all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente.

 

Per visualzzare gli INCARICHI DIPENDENTI 2023
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00018574&tipologiasoggetto=CCE&anno=2023


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 10/01/2014
Sottocategoria: PersonaleData ultima modifica: 30/06/2023 13:44:37
Permalink: Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2Tag: Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2
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